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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2930 - Esecuzione Forzata Per Consegna o Rilascio  
  Se non e adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 605 e seguenti).