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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2933 - Esecuzione Forzata Degli Obblighi Di Non Fare  
  Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo (Cod. Proc. Civ. 612 e seguenti). Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e di pregiudizio all'economia nazionale.