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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2957 - Decorrenza Delle Prescrizioni Presuntive  
  Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dalla l'ultima prestazione.