Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 429 - Revoca Dell'Interdizione e Dell'Inabilitazione  
  Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero (74, 78; Cod. Proc. Civ. 720). Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero (42 att.). Se nel corso del giudizio per la revoca dell¿interdizione o dell¿inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall¿amministratore di sostegno, il tribunale, d¿ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.