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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: I - Disposizioni Generali Sulle Successioni [456-564]
Sezione V - Del Rendimento Del Conto Finale [385-389]
Art.: 459 - Acquisto Dell'Eredit�
Art.: 459 - Acquisto Dell'Eredit�
L'eredit� si acquista con l'accettazione (470 e seguenti, 586). L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si � aperta la successione (456, 1146).
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