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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 462 - Capacità Delle Persone Fisiche  
  Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione (1, 456, 594 e seguenti, 784). Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (232). Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643, 715, 784).