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Codice Civile



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  Art.: 46 - Sede Delle Persone Giuridiche  
  Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145). Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro ่ diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).