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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 524 - Impugnazione Della Rinunzia Da Parte Dei Creditori  
  Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740). Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e seguenti).