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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 527 - Sottrazione Di Beni Ereditari  
  I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.