Art.: 553 - Riduzione Delle Porzioni Degli Eredi Legittimi In Concorso Con Legittimari | ||
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'Art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati. |