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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 555 - Riduzione Delle Donazioni  
  Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima (att. 135). Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui ่ stato disposto per testamento.