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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 56 - Ritorno Dell'Assente o Prova Della Sua Esistenza  
  Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o ่ provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48. I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili. Se l'assenza e stata volontaria e non ่ giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.