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Codice Civile



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  Art.: 673 - Perimento Della Cosa Legata. Impossibilità Della Prestazione  
  Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore. L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (1256 e seguenti).