Art.: 686 - Alienazione e Trasformazione Della Cosa Legata | ||
L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto (1500), revoca il legato riguardo a ci� che � stato alienato, anche quando l'alienazione � annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (1472), ovvero la cosa ritorna in propriet� del testatore. Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione (667). E' ammessa la prova di una diversa volont� del testatore. |