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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 739 - Donazioni Ai Discendenti o Al Coniuge Dell'Erede. Donazioni a Coniugi  
  L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.