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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 964 - Imposte e Altri Pesi  
  Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali. Se in virtù del Titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.