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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 132 - Potere Discrezionale Del Giudice Nell'Applicazione Della Pena: Limiti  
  Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.