Art.: 153 - Esercizio Del Diritto Di Remissione. Incapace | ||
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermit� di mente, il diritto di remissione � esercitato dal loro legale rappresentante. I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela � stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo. Il rappresentante pu� rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volont� contraria. Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che � stata proposta la querela. |