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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 167 - Estinzione Del Reato  
  Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1). (1)Comma così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.