Art.: 212 - Casi Di Sospensione o Di Trasformazione Di Misure Di Sicurezza | ||
L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile č sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena. Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva č colpita da un'infermitā psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Quando sia cessata la infermitā, il giudice, accertato che la persona č socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertā vigilata. Se l'infermitā psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermitā, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa. |