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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 213 - Stabilimenti Destinati Alla Esecuzione Delle Misure Di Sicurezza Detentive. Regime Educativo, Curativo e Di Lavoro  
  Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati. Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli uomini. In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa deriva. Il lavoro è remunerato. Dalla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento. Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di spedalità.