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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 255 - Soppressione, Falsificazione o Sottrazione Di Atti o Documenti Concernenti La Sicurezza Dello Stato  
  Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si applica l'ergastolo (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. (1) Il testo originario comminava la pena di morte.