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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 269 - Attivita' Antinazionale Del Cittadino All'Estero  
  Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. (1) (1) Articolo abrogato dalla L. 25 gennaio 2006.