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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 318 - Corruzione Per Un Atto d'Ufficio  
  Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino ad un anno (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.