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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 336 - Violenza o Minaccia a Un Pubblico Ufficiale  
  Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' puo con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.