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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 341 - Oltraggio a Un Pubblico Ufficiale  
  Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni (1). La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni. La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o piu' persone. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994, n. 341, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.