Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 441 - Adulterazione e Contraffazione Di Altre Cose In Danno Della Pubblica Salute  
  Chiunque adultera o contraffa', in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire seicentomila.