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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 459 - Falsificazione Di Valori Di Bollo, Introduzione Nello Stato, Acquisto, Detenzione o Messa In Circolazione Di Valori Di Bollo Falsificati  
  Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.