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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 460 - Contraffazione Di Carta Filigranata In Uso Per La Fabbricazione Di Carte Di Pubblico Credito o Di Valori Di Bollo  
  Chiunque contraffa' la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.