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Codice Penale



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  Art.: 492 - Copie Autentiche Che Tengono Luogo Degli Originali Mancanti  
  Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria(1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.(2) (3). (1) Le parole "avente efficacia probatoria" sono state introdotte dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica della "convenzione di Budapest") (2) Il secondo periodo ("A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli") ่ stato soppresso dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 (ratifica della "convenzione di Budapest") (3) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.