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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 500 - Diffusione Di Una Malattia Delle Piante o Degli Animali  
  Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire duecentomila a quattro milioni.