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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 52 - Difesa Legittima  
  Non č punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessitā di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumitā; b) i beni propri o altrui, quando non vi č desistenza e vi č pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivitā commerciale, professionale o imprenditoriale.