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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 566 - Supposizione o Soppressione Di Stato  
  Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.