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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 583-ter - Pena Accessoria  
  La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna ่ data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.