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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 601 - Tratta e Commercio Di Schiavi  
  Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autoritā o approfittamento di una situazione di inferioritā fisica o psichica o di una situazione di necessitā, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autoritā, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, č punito con la reclusione da otto a venti anni. [II]. La pena č aumentata da un terzo alla metā se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (1).