Art.: 604 - Fatto Commesso All'Estero In Danno Di Cittadino Italiano | ||
[I]. Le disposizioni di questa sezione, nonch� quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altres� quando il fatto � commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero � punibile quando si tratta di delitto per il quale � prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi � stata richiesta dal Ministro di grazia e giustizia (2)(3). |