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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: XII - Dei Delitti Contro La Persona
Sezione III - Dei Delitti Contro La Liberta' Morale
Art.: 610 - Violenza Privata
Art.: 610 - Violenza Privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
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