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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 632 - Deviazione Di Acque e Modificazione Dello Stato Dei Luoghi  
  Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato dei luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.