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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 637 - Ingresso Abusivo Nel Fondo Altrui  
  Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.