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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 641 - Insolvenza Fraudolenta  
  Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione. L'adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.