Art.: 65 - Diminuzione Di Pena Nel Caso Di Una Sola Circostanza Attenuante | ||
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non ่ dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1) alla pena di morte (1) ่ sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 2) alla pena dell'ergastolo ่ sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. (1) La pena di morte ่ stata soppressa e sostituita con l'ergastolo. |