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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 667 - Esecuzione Abusiva Di Azioni Destinate a Essere Riprodotte Col Cinematografo  
  Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione. Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'Autorità. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a un mese. Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.