Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 704 - Armi  
  Agli effetti delle disposizioni precedenti, per "armi" si intendono: 1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'articolo 585; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.