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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 643 - Amministrazione In Caso Di Eredi Nascituri  
  Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente (462). A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa. Se è chiamato un concepito (462), l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo, alla madre (320).